• Condizioni generali di HDG Bavaria GmbH

§ 1  Disposizioni generali

(1)  Tutte le nostre forniture, prestazioni e offerte vengono effettuate unicamente sulla base delle presenti condizioni generali, anche senza esplicita menzione nell'ambito delle trattative. Non riconosciamo condizioni contrastanti con le nostre, anche se non le contestiamo espressamente o se facciamo riferimento a documenti scritti del partner contrattuale nei quali si fa riferimento alle sue condizioni. Le nostre condizioni generali valgono per tutti i contratti con imprese, persone giuridiche di diritto pubblico ed enti di diritto pubblico con patrimonio separato anche per tutte le relazioni commerciali future e anche qualora le suddette condizioni non vengano concordate nuovamente in modo esplicito. Le nostre condizioni generali valgono anche per contratti con consumatori e vengono in tal caso modificate nei punti specifici. Le nostre condizioni generali si considerano accettate al più tardi con l'accettazione della merce.

(2)  Le condizioni dell'acquirente contrastasti con le nostre o divergenti dalle nostre possono essere applicate unicamente previa approvazione esplicita e scritta da parte nostra.

§ 2  Offerta, stipulazione del contratto e documenti

(1)  I nostri addetti alle vendite, siano essi impiegati in servizio esterno o rappresentanti commerciali, non sono autorizzati a concordare accordi accessori orali o a fornire garanzie orali che esulino dal contenuto del contratto scritto. Tutti gli accordi di questo contratto sono messi per iscritto nei documenti contrattuali; le nostre offerte sono inizialmente senza impegno e subordinate a una conferma d'ordine scritta. Non sono presenti accordi accessori orali.

(2)  Le informazioni sui tempi di consegna sono approssimative e non vincolanti, a meno che il loro carattere vincolante non sia stato espressamente indicato. Le informazioni sull'oggetto della fornitura (ad es. dati tecnici, tolleranze, dimensioni, peso ecc.) e le relative rappresentazione sono mere descrizioni e identificazioni che hanno carattere vincolante solo laddove espressamente confermato da noi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche commerciali tecniche e costruttive degli oggetti della fornitura nella misura in cui non danneggino in modo irragionevole l'acquirente e non incidano sull'idoneità all'uso dell'oggetto della compravendita.

(3)  Le nostre offerte sono senza impegno fino al momento della stipulazione del contratto.

(4)  Ci riserviamo la proprietà e i diritti d'autore su disegni costruttivi, campioni, preventivi sui costi e beni aziendali simili di tipo sia materiale sia immateriale. Essi devono essere sempre trattati in modo confidenziale. Non è concesso renderli accessibili a terzi senza la nostra autorizzazione. La violazione di tali obblighi comporta la piena responsabilità dell'acquirente ai sensi delle disposizioni di legge. I riferimenti al nostro nome in materiali pubblicitari e simili è consentito solo previa autorizzazione da parte nostra.

§ 3  Prezzi

(1)  I nostri prezzi si intendono franco fabbrica, escluso carico, escluso imballaggio e al netto dell'imposta sul valore aggiunto prevista per legge.  Lo scarico e lo stoccaggio sono a carico dell'acquirente. I costi di un'assicurazione, ad esempio sul trasporto o di altro tipo, sono a carico dell'acquirente salvo diversamente concordato. In caso di forniture parziali, ogni fornitura può essere indicata in una fattura distinta.

(2)  Eventuali lavori aggiuntivi ordinati al di fuori dell'ordine effettivo vengono addebitati da HDG a propria discrezione.

(3) La base dei prezzi è costituita dai costi di produzione al momento della conferma scritta del fornitore. Se questi costi di produzione aumentano prima della consegna a causa di un aumento delle imposte, dei prezzi di materie prime, materiali ausiliari, energia e trasporto o dei salari, il fornitore è legittimato ad adeguare in misura corrispondente i prezzi concordati.

(4)  Se nel giorno di una consegna il cui termine è stato concordato a quattro mesi dalla stipulazione del contratto si verificano cambiamenti della base dei prezzi (ad es. aumenti dei prezzi di materie prime, materiali, salari, trasporti o stoccaggio), ci riserviamo il diritto di adeguare in misura corrispondente i prezzi dopo averne informato l'acquirente. Il diritto all'aumento dei prezzi può essere esercitato da noi entro e non oltre due mesi dal verificarsi dei suddetti aumenti dei prezzi. I singoli elementi di costo e i relativi aumenti devono essere ponderati adeguatamente nella determinazione dei nuovi prezzi. Nel caso in cui singoli elementi di costo aumentino e altri diminuiscano si dovrà tenere conto anche di questa circostanza nella determinazione dei nuovi prezzi. Da un tale aumento dei prezzi non può derivare alcun diritto dell'acquirente a recedere dal contratto.

(5)  Se al momento della stipulazione del contratto non è stato concordato alcun prezzo, si applicano i prezzi vigenti il giorno della consegna.

§ 4  Condizioni di pagamento

(1)  Salvo diversamente indicato nella conferma d'ordine (o in alternativa nella fattura) il prezzo (senza detrazioni) deve essere pagato subito dopo la ricezione della fattura.    

(2)  Se l'acquirente è in ritardo nei pagamenti, siamo autorizzati ad addebitare una mora pari a 8 punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse di base; se l'acquirente è un consumatore, la mora sarà pari a 5 punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse di base. Possiamo addebitare in qualsiasi momento perdite di interessi maggiori fornendone relativa prova. In caso di ritardo nel pagamento siamo inoltre autorizzati a revocare eventuali sconti e agevolazioni di altro tipo concordati. Siamo autorizzati a effettuare ulteriori consegne solo dietro pagamento anticipato; possiamo rendere immediatamente esigibili tutti i crediti derivanti dal contratto.

(3)  Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento, il ritardo o circostanze che possano ridurre l'affidabilità creditizia dell'acquirente hanno come conseguenza l'immediata scadenza di tutti i nostri crediti.

(4)  La compensazione con crediti in contropartita è consentita solo con crediti incontestati, legalmente validi o ammessi, nonché con crediti riconducibili allo stesso rapporto contrattuale.

(5)  L'esercizio di un diritto di ritenzione è consentito solo con contropretese incontestate, legalmente valide o ammesse nonché con contropretese riconducibili allo stesso rapporto contrattuale.

(6)  Non siamo obbligati ad accettare cambiali o assegni. A questo proposito, I crediti vengono sempre considerati soggetti alla riscossione (a titolo di pagamento, non in sostituzione della prestazione); sono realizzati con data di valuta del giorno in cui possiamo disporre del controvalore. Dalle cambiali vengono detratte le spese di sconto, le imposte di bollo, le spese bancarie e le eventuali spese di riscossione.

(7)  Ci riserviamo di far valere ulteriori diritti contrattuali o di legge in caso di ritardo.

(8)  Nel caso di molteplici fatture non pagate i pagamenti vengono messi in conto prima sui crediti più antecedenti; se sono già risultati interessi e costi, i suddetti pagamenti vengono messi in conto prima sui costi, poi sugli interessi e infine sulla prestazione principale, poi nuovamente sulle fatture più antecedenti.

§ 5  Termine di consegna e impedimenti alla consegna

(1)  Il termine di consegna ha inizio con l'invio della conferma d'ordine ma non prima della presentazione dei documenti, delle autorizzazioni e delle abilitazioni che l'acquirente deve fornire nonché del pagamento di un acconto concordato e dei chiarimenti in merito a tutte le questioni tecniche.

(2)  Il termine di consegna è considerato rispettato se entro la scadenza del suddetto termine l'oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento o se è stato comunicato che è pronto per la spedizione.

(3)  Nel caso di eventi imprevisti come quelli causati da forza maggiore (ad es. guerra, incendi o catastrofi naturali), ritardi nella consegna di materie prime essenziali ecc., i quali sono indipendenti dalla nostra volontà e che non siamo stati in grado di evitare nonostante la ragionevole diligenza richiesta dalle circostanze del caso, indipendentemente dal fatto che si verifichino presso di noi o presso uno dei subfornitori, abbiamo il diritto di rescindere per intero o in parte il contratto di fornitura o di prolungare il termine di consegna per la durata dei suddetti impedimenti. I medesimi diritti ci spettano in caso di scioperi o serrate presso di noi o i nostri subfornitori. Informeremo tempestivamente l'acquirente di tali circostanze rimborsandogli immediatamente le prestazioni già fornite.

(4)  Il rispetto dei termini di consegna è sottoposto alla riserva della corretta e tempestiva fornitura da parte dei nostri fornitori. Comunicheremo eventuali ritardi all'acquirente. Se i nostri fornitori non effettuano le forniture in modo corretto o tempestivo e non abbiamo i mezzi per sostituirle, il tempo di esecuzione della prestazione viene rinviato di un arco di tempo corrispondente. In questo caso possiamo anche dichiarare la rescissione del contratto relativamente ai beni non consegnati. Se ammesso dal diritto in materia di concorrenza, cederemo all'acquirente i nostri diritti nei confronti del fornitore derivanti dall'esecuzione della fornitura non conforme al contratto. Sono escluse altre richieste di risarcimento danni o rimborso delle spese da parte dell'acquirente nei nostri confronti.

(5)  In caso di ritardo nella consegna, l'acquirente può recedere dal contratto dopo un ragionevole periodo di tempo senza esito; nel caso in cui fossimo impossibilitati a fornire la nostra prestazione, all'acquirente spetta questo diritto anche senza fissazione di un termine temporale. Le richieste di risarcimento danni (compresi eventuali danni conseguenti) sono escluse, fatti salvi il paragrafo 5 e il § 10, che non mirano a invertire l'onere della prova; lo stesso vale per il rimborso delle spese.

(6)  Se è stata concordata una consegna entro una data fissa, siamo responsabili in conformità alle disposizioni di legge; lo stesso vale se l'acquirente può affermare che il suo interesse all'esecuzione del contratto è venuto meno a causa del ritardo di cui siamo responsabili.

(7)  Se la spedizione viene rinviata su richiesta dell'acquirente, gli vengono addebitati i costi risultanti dall'immagazzinaggio a partire da un mese dalla comunicazione da parte nostra del fatto che la merce è pronta per la spedizione.

§ 6  Trasferimento del rischio, accettazione delle merci e consegne parziali

(1)  Se l'acquirente è un imprenditore, il rischio di perimento per caso fortuito e di deterioramento accidentale della merce è trasferito all'acquirente in caso di debito chiedibile nel momento in cui la merce viene spedita e messa a disposizione come concordato; lo stesso vale in caso di debiti portabili dal momento della consegna al trasportatore; in caso di debiti portabili, il rischio viene trasferito quando la merce lascia lo stabilimento; ciò vale anche nel caso in cui HDG si sia fatta carico anche della consegna e del montaggio. Lo stesso vale in caso di mora del creditore. Se l'acquirente è un consumatore, il rischio di perimento per caso fortuito e di deterioramento accidentale della merce viene trasferito all'acquirente solo a partire dal momento del trasferimento della merce, anche in caso di vendita a distanza o di un debito portabile.

Spedizione: tutte le spedizioni vengono effettuate a discrezione del fornitore e a spese dell'acquirente. La scelta del tipo di spedizione è riservata al fornitore e dalla scelta operata non deriva alcun diritto che è possibile far valere nei confronti del fornitore. Le spedizioni postali al di sotto dei 2 chilogrammi vengono affrancate e il fornitore si riserva il diritto di mettere in conto tali spese di spedizione.

Spedizione all'estero: le spedizioni all'estero sono soggette a ulteriori condizioni generali di vendita per l'esportazione e ad altri accordi speciali aggiuntivi, se applicabili. Si considerano inoltre concordati gli incoterms 2010, a cui il fornitore è libero di fare ricorso.  

(2)  Le merci consegnate, anche se dovessero evidenziare difetti non essenziali, devono essere accettate dall'acquirente, fatti salvi i suoi diritti ai sensi dei §§ 8 - 10. Le forniture parziali sono consentite se ragionevoli per l'acquirente.

§ 7 Riserva di proprietà

(1)  La merce rimane di nostra proprietà fino al pagamento. In caso di operazioni commerciali con imprenditori ci riserviamo la proprietà su tutte le merci consegnate fino a quando l'acquirente non abbia pagato tutti i crediti presenti e futuri derivanti dalla relazione commerciale. La riserva di proprietà riguarda anche parti sostitutive e pezzi di ricambio, anche nel caso in cui vengano installati e non siano pertanto componenti essenziali ai sensi del § 93 del BGB (Codice civile tedesco). In caso di rapporti di conto corrente (rapporto commerciale), ci riserviamo la proprietà fino al ricevimento di tutti i pagamenti del rapporto di conto corrente esistente; la riserva si riferisce al saldo riconosciuto; in tali casi, si applicano di conseguenza le disposizioni del presente § 7.

(2)  In caso di comportamento dell'acquirente non conforme ai termini del contratto, in particolare in caso di ritardo del pagamento, abbiamo diritto a ritirare la merce allo scadere di un periodo di tempo trascorso senza esito. Il semplice ritiro costituisce un recesso dal contratto solo qualora uno dei termini della prestazione da noi stabiliti ragionevolmente sia trascorso senza esito e il recesso venga dichiarato espressamente. I costi risultanti dal ritiro (in particolare i costi di trasporto) sono a carico dell'acquirente. Abbiamo inoltre il diritto di vietare al committente qualsiasi rivendita o trasformazione, combinazione o commistione delle merci fornite soggette alla riserva di proprietà e a revocare l'incarico di addebito (§ 7 5). La consegna delle merci ritirate senza esplicita dichiarazione di recesso può essere pretesa dall'acquirente solo dopo completo pagamento del prezzo d'acquisto e di tutti gli altri costi.

(3)  L'acquirente è tenuto a trattare le merci in modo adeguato (inclusi i necessari lavori di ispezione e manutenzione). L'acquirente è inoltre tenuto ad assicurare le merci a proprie spese contro incendi, acqua e furto al valore a nuovo.

(4)  L'acquirente non può impegnare l'oggetto della fornitura e i crediti a esso relativi né li può trasferire o cedere a titolo di garanzia. In caso di pignoramenti o altri interventi di terzi l'acquirente deve informarci immediatamente per iscritto in modo da consentirci di presentare querela ai sensi del § 771 ZPO (Codice di procedura civile tedesco). Anche in caso di vittoria della controversia i restanti costi di questa querela ai sensi del § 771 ZPO (Codice di procedura civile tedesco) devono essere sostenuti dall'acquirente.

(5)  L'acquirente ha il diritto di rivendere, trasformare o abbinare la merce acquistata nel corso della normale attività commerciale; tuttavia, egli ci cede tutti i diritti derivanti dalla rivendita, dall'elaborazione, dall'abbinamento o da altri motivi legali (in particolare da assicurazioni o da illeciti) per l'importo della fattura finale concordata con noi (IVA inclusa), nonché tutti i diritti accessori. Se in virtù della riserva di proprietà la merce fornita resta in nostra comproprietà, la cessione dei crediti viene effettuata proporzionalmente alla parte in comproprietà. Se le merci consegnate vengono vendute insieme a merci di terzi che non sono di proprietà dell'acquirente, i crediti risultanti vengono ceduti a noi in base al rapporto tra l'importo finale della fattura della nostra merce e l'importo finale della fattura della merce di terzi. Se il credito ceduto è incluso in un conto corrente, il cliente ci cede già da subito una parte corrispondente del saldo (compreso il saldo finale) del conto corrente; se vengono prelevati saldi intermedi e ne è stato concordato il riporto, il credito a cui abbiamo diritto di per sé dal saldo intermedio in base alla disposizione precedente viene considerato come assegnato a noi per il saldo successivo. L'acquirente è autorizzato a riscuotere tali crediti anche dopo la cessione, ferma restando la nostra autorizzazione alla riscossione dei crediti. Ci impegniamo tuttavia a non riscuotere il credito fintantoché l'acquirente adempia i propri obblighi di pagamento con i ricavi incassati, non sia in ritardo con i pagamenti e non abbia presentato istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza o non si trovi in condizione di sospensione dei pagamenti. Se tuttavia questo è il caso, su nostra richiesta l'acquirente deve renderci noti i crediti ceduti e i debitori, fornire tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegnare i relativi documenti e comunicare al debitore (terzi) la cessione. Ciò vale anche se l'acquirente ha rivenduto, trasformato o abbinato ad altra merce l'oggetto della compravendita in violazione dei termini del contratto.

(6)  La riserva di proprietà si estende anche, e per il loro intero valore, ai prodotti ottenuti tramite lavorazione o trasformazione della nostra merce, laddove tali procedure vengono effettuate in modo tale che la nostra azienda risulti il produttore. Se, in caso di lavorazione o trasformazione con merci di terzi, permangono i loro diritti di proprietà, l'acquirente ci concede la comproprietà in proporzione ai valori oggettivi di tali merci; è già stato concordato che in questo caso l'acquirente immagazzina con cura la merce per noi. Se la nostra merce soggetta a riserva di proprietà viene combinata o abbinata in modo inseparabile con altri oggetti mobili per formare un unico oggetto e se l'altro oggetto deve essere considerato l'oggetto principale, l'acquirente ci trasferisce la comproprietà su base proporzionale nella misura in cui l'oggetto principale gli appartiene; l'acquirente deve tenere in custodia per noi la (co)proprietà risultante. Per i beni così risultanti si applicano inoltre le stesse disposizioni valide per le merci fornite con riserva di proprietà.

(7)  L'acquirente cede a noi anche i crediti a garanzia dei nostri crediti nei suoi confronti risultanti nei confronti di terzi a seguito della combinazione degli oggetti della fornitura con un bene immobile. La cessione viene effettuata con priorità rispetto al resto.

(8)  Le garanzie a cui abbiamo diritto non vengono registrate nella misura in cui il valore stimato delle nostre garanzie superi del 10% il valore nominale dei crediti da garantire; è a nostra discrezione decidere quale la garanzia è stata svincolata.

(9)  Nella misura in cui la validità della riserva di proprietà nel paese di destinazione è legata a requisiti o forme scritte speciali, l'acquirente deve provvedere a soddisfarli e rispettarli.

§ 8 Responsabilità per difetti materiali e difetti legali

Nel caso di transazioni con altri imprenditori, la responsabilità è esclusa per la vendita di beni usati; nel caso di transazioni con consumatori, la responsabilità per la vendita di beni usati è limitata a un anno. Per la vendita di beni nuovi valgono le disposizioni che seguono.

Per difetti della fornitura siamo responsabili come segue nella misura in cui l'acquirente sia un commerciante ma solo in caso di corretto adempimento degli obblighi di controllo e reclamo ai sensi del § 377 HGB (Codice commerciale tedesco) (il reclamo per merce difettosa deve avvenire per iscritto):

(1)  Nella misura in cui sussista un difetto dell'oggetto della compravendita, siamo autorizzati a procedere all'eliminazione del difetto o alla fornitura di un bene privo di difetti (adempimento successivo). Questo diritto ci spetta nel caso in cui l'acquirente sia un'impresa. Presupposto in questo senso nel caso di operazioni commerciali con imprese è che si tratti di un difetto non irrilevante. Le parti sostituite diventano di proprietà di HDG. Qualora una o entrambe le tipologie di prestazioni supplementari risultassero impossibili o sproporzionate, abbiamo il diritto di rifiutarle. Siamo autorizzati a rifiutare l'adempimento successivo nella misura in cui l'acquirente non abbia adempiuto ai propri obblighi di pagamento nei nostri confronti per un ammontare corrispondente alla parte priva di difetti della prestazione. In caso di eliminazione dei difetti siamo tenuti a sostenere le spese necessarie all'eliminazione dei difetti, in particolare le spese di trasporto, i costi delle infrastrutture di trasporto, i costi del lavoro e dei materiali, nella misura in cui suddetti costi non incrementino a seguito di un trasferimento dell'oggetto della fornitura in un luogo diverso da quello previsto nel contratto.

(2) Se l'adempimento successivo di cui al paragrafo 1 è impossibile o fallisce, l'acquirente ha il diritto di scegliere se ridurre il prezzo di acquisto di conseguenza o recedere dal contratto in conformità alle disposizioni di legge; ciò vale in particolare in caso di ritardo colpevole o di rifiuto della prestazione successiva, nonché in caso di secondo inadempimento. Altre pretese dell'acquirente, a prescindere dalla loro motivazione legale, sono escluse o limitate ai sensi del § 10. Lo stesso vale per pretese da culpa in contrahendo.

(3) L'acquirente deve dare a HDG il tempo necessario e la possibilità di poter effettuare migliorie e forniture sostitutive. HDG può decidere a discrezione e secondo equità quali lavori sono necessari. Solo in casi urgenti (ad esempio, se la sicurezza operativa è in pericolo o per evitare danni sproporzionati), in cui non è possibile nemmeno fissare un termine breve o se HDG è in ritardo con l'eliminazione del difetto, l'acquirente ha il diritto di eliminare il difetto stesso o di farlo eliminare da terzi e di chiedere a HDG il rimborso dei costi necessari a tal fine; tuttavia, dobbiamo essere informati immediatamente.

(4) Non forniamo alcuna garanzia per danni dovuti ai seguenti motivi: utilizzo non idoneo o improprio, montaggio difettoso da parte del committente o di terzi, usura o logorio naturale, trattamento scorretto o negligente, sollecitazioni eccessive, materiali di esercizio non idonee, combustibili non idonei, lavori di costruzione difettosi, terreno di fondazione non idoneo, materiali sostitutivi, influssi chimici, elettrochimici o elettrici (nella misura in cui non siano attribuibili a noi), modifiche o interventi di manutenzione impropri o realizzati senza la nostra autorizzazione da parte dell'acquirente o di terzi.

(5)  Nel caso di vendita di beni in un rapporto commerciale con imprese le pretese legate ai difetti si prescrivono dopo un anno dalla consegna dell'oggetto della compravendita fintantoché non siano imputabili a noi dolo, grave negligenza o lesioni tali da compromettere vita, integrità fisica o salute. Nel caso di operazioni commerciali con consumatori, il termine di prescrizione è invece di due anni. Per un bene che in virtù del suo tipo di utilizzo normale è stato impiegato per un fabbricato e ne ha causato l'insorgere di difetti, la prescrizione è di 5 anni. Sono escluse pretese di riduzione dei prezzi e l'esercizio di un diritto di recesso se il diritto di adempimento successivo è estinto. Nel caso della frase 3, tuttavia, l'acquirente può rifiutare il pagamento del prezzo di acquisto nella misura in cui ne avrebbe diritto sulla base della rescissione o della riduzione; in caso di esclusione del recesso e di un successivo rifiuto di pagamento, siamo autorizzati a recedere dai contratti. Non si mira a un'inversione dell'onere della prova.

(6)  Le assicurazioni e le garanzie hanno efficacia solo se sono concesse da parte nostra in modo esplicito e per iscritto.     

§ 9 Contratti d'opera e di prestazione d'opera, contratti di servizio

(1)  Ai sensi del § 8 1 - 4, 6 forniamo garanzia per difetti delle prestazioni del contratto d'opera. All'acquirente spetta il diritto di esecuzione in proprio ai sensi del § 637 BGB (Codice civile tedesco); la pretesa è esclusa se abbiamo anche il diritto di rifiutare l'adempimento successivo.

(2)  I diritti all'adempimento successivo, al risarcimento danni e al rimborso delle spese si prescrivono dopo un anno dall'accettazione fintantoché non siano imputabili a noi dolo, grave negligenza o lesioni tali da compromettere vita, integrità fisica o salute. Ciò non si applica agli edifici e alle opere il cui esito consista nella fornitura di un servizio di progettazione o supervisione; in questo caso il periodo di prescrizione è di cinque anni. Sono escluse pretese di riparazioni a spese del venditore, riduzione dei prezzi e l'esercizio di un diritto di recesso se il diritto di adempimento successivo è estinto. Nel caso della frase 3, tuttavia, l'acquirente può rifiutare il pagamento del prezzo di acquisto nella misura in cui ne avrebbe diritto sulla base della rescissione o della riduzione; in caso di esclusione del recesso e di un successivo rifiuto di pagamento, siamo autorizzati a recedere dal contratto. Non si mira a un'inversione dell'onere della prova.

(3)  I preventivi dei costi devono essere remunerati fatto salvo un accordo specifico diverso.

(4)  In caso di contratti sulla fornitura di beni mobili che devono essere fabbricati o creati vale il § 8.

(5)  In caso di carenze nelle prestazioni previste dal contratto sulle prestazioni vale il § 10.

§ 10 Recesso dell'acquirente e altre nostre responsabilità

(1)  Il diritto al recesso dell'acquirente, fatta eccezione per le disposizioni ai §§ 8 e 9, non può essere né escluso né limitato. Allo stesso modo i diritti legali o contrattuali a noi riconosciuti non devono essere né esclusi né limitati.

(2)  Ci assumiamo la responsabilità illimitata, anche in merito alle disposizioni in materia di prescrizione, solo per il dolo e la negligenza grave (ciò vale anche per i nostri rappresentanti legali e ausiliari) oltre che per lesioni tali da compromettere vita, integrità fisica o salute. Ci assumiamo inoltre la responsabilità illimitata anche per la concessione di garanzie e assicurazioni nel caso in cui un difetto da esse coperte chiami in causa la nostra responsabilità. Non sussistono limitazioni neanche in merito alla responsabilità per situazioni pericolose (in particolar modo ai sensi della legge sulla responsabilità da prodotto). Rimane invariata qualsiasi altra responsabilità secondo i principi del regresso dell'imprenditore ai sensi dei §§ 478 seg. BGB (Codice civile tedesco).

(3)  In caso di altra violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali) la nostra responsabilità residua è limitata ai danni contrattuali tipici prevedibili. Inoltre è esclusa la responsabilità, indipendentemente dai motivi giuridici (in particolare pretese derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali principali e secondari, rimborso delle spese ad eccezione di quello previsto dal § 439 II BGB, Codice civile tedesco, atti illeciti nonché responsabilità da illecito).

(4)  Lo stesso (esclusioni, limitazioni ed eccezioni) si applica alle pretese derivanti da culpa in contrahendo.

(5)  In caso di rimborso delle spese vale quanto indicato in precedenza.

(6)  Un'esclusione o una limitazione della nostra responsabilità si applica anche ai nostri rappresentanti legali e ausiliari.

(7)  Non si mira a un'inversione dell'onere della prova. Gli obblighi cardinali sono obblighi contrattuali essenziali, ossia quegli obblighi che conferiscono al contratto il suo carattere e sui quali la parte contrattuale può fare affidamento; si tratta quindi di diritti e obblighi essenziali che creano i presupposti per l'adempimento del contratto e sono indispensabili per il raggiungimento dello scopo del contratto.

§ 11  Luogo di adempimento, foro competente, legge applicabile, lingua del contratto e ripartizione dell'onere della prova

(1)  Il luogo di adempimento è il luogo di spedizione (stabilimento o magazzino).

(2)  Il foro competente è la nostra sede legale, a condizione che l'acquirente sia anche un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato. Lo stesso vale se l'acquirente non ha un foro competente generale sul territorio nazionale. Abbiamo il diritto di citare in giudizio l'acquirente anche presso altri fori competenti ammessi.

(3)  Relativamente a tutte le pretese e diritti risultanti del presente contratto si applica il diritto non uniformato della Repubblica Federale di Germania (BGB - Codice civile tedesco, HGB - Codice commerciale tedesco). È esclusa espressamente l'applicazione della Convenzione sulla vendita internazionale di beni (CISG) delle Nazioni Unite. La lingua del contratto è l'italiano.

(4)  Nessuna delle clausole concordate nelle condizioni generali può modificare la ripartizione dell'onere della prova previsto dalla legge e dalla giurisprudenza.  

§ 12  Altre disposizioni

(1)  Eventuali modifiche del contratto hanno efficacia solo con il nostro consenso.

(2)  Tutti gli accordi tra noi e l'acquirente devono essere messi per iscritto, la forma scritta vale anche per tutte le modifiche e/o accordi accessori prima o dopo la stipulazione del contratto. A questo proposito, la forma scritta si applica anche a una rinuncia alla presente clausola di forma scritta.

(3)  Qualora singole disposizioni di queste condizioni siano in tutto o in parte inefficaci o nulle, le restanti disposizioni rimangono inalterate. Le parti contraenti si impegnano a concordare una disposizione sostitutiva con la quale si raggiunga in ampia misura l'obiettivo perseguito in ambito economico dalla disposizione inefficace o nulla.

(4)  Trattiamo tutti i dati dell'acquirente unicamente a scopi legati allo svolgimento dell'operazione commerciale e secondo le indicazioni della relativa normativa sulla protezione dei dati vigente. Su richiesta scritta l'acquirente ha anche il diritto all'informazione sui propri dati personali da noi raccolti, trattati e utilizzati.

(5)  Tutti i termini e le normative sono da intendersi come privi di connotazioni di genere e non discriminatori ai sensi della legge generale sulla parità di trattamento (AGG).

(6)  Ai fini della decisione sulla costituzione, esecuzione o conclusione del rapporto contrattuale raccogliamo o utilizziamo valori di probabilità da centrali rischi, nel cui calcolo confluiscono i dati del cliente.

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